Mangimi e Alimenti Blog
Un piccolo angolo dove poter trovare notizie utili su legislazione, novità e informazioni varie sul settore agroalimentare e mangimistico.
giovedì 25 settembre 2014
Italia promossa dal Food Veterinary Office - test di diossina su oli, grassi e prodotti da essi derivati per l'alimentazione degli animali
Una notizia positiva, l’Italia è promossa. In una delle filiere più delicate, quella dei mangimi, e per uno dei problemi che sono stati all’origine della nuova legislazione alimentare UE oltre 15 anni fa: la diossina.
L'obiettivo generale dell'audit condotto dal Food & Veterinary Office (FVO) era di valutare l'attuazione dei requisiti specifici per quanto riguarda la gestione complessiva di oli, grassi e prodotti derivati per l'alimentazione degli animali rispetto ai requisiti sulla diossina come istituiti dal regolamento (CE) n 183/2005 attraverso la sua modifica, il regolamento (UE) n 225/2012.
In base alla relazione del Food and Veterinary Office infatti, l’audit condotto dal 18 al 27 febbraio in Italia ha dato esiti buoni.
Nel complesso il rapporto conclude che il sistema di controlli ufficiali è in gran parte efficace nel verificare che gli operatori lungo la catena alimentare sono conformi ai requisiti in materia di produzione, stoccaggio, il trasporto circa la presenza di diossina in oli, grassi e prodotti da essi derivati.
Limiti
I requisiti imposti dalla normativa UE sono in una fase iniziale di sviluppo e, anche se sono state notate alcune buone pratiche, non sono sempre applicati in modo coerente in tutto il paese. La ragione principale di questa situazione è legata ad un ritardo generale nel processo di sviluppo della verifica strutturata e sistematica delle esigenze pertinenti, in particolare durante il riconoscimento degli stabilimenti.
Inoltre, anche se sono state adottate alcune misure per ridurre i tempi di consegna per le analisi delle diossine, questi non sono ancora sufficienti a garantire che le azioni correttive siano adottate in modo tempestivo. Nel rapporto sono contenute poi azioni correttive suggerite alle autorità italiane.
Fonte
lunedì 31 marzo 2014
Corso di Formazione: HACCP e Risk Managment nel settore dei mangimi 17 Maggio 2014
Organizzato con la collaborazione di Oasi
consulting srl, CNA Arezzo e la sponsorizzazione di ORSELL srl, il corso dal
titolo "HACCP e Risk Management nel settore dei mangimi" che si terrà
Sabato 17 Maggio 2014 presso la sede del CNA di Arezzo è rivolto a responsabili
di piani di autocontrollo di mangimifici, rivendite e trasportatori. Il
programma prevede una prima parte che verterà sui principali riferimenti
legislativi cogenti, le visite ispettive degli ODC e le sanzioni previste per
la non applicazione del metodo HACCP. La seconda parte, più specifica,
introdurrà nozioni ed esempi pratici per l'applicazione del metodo nei vari
settori in oggetto.
I docenti, altamente qualificati, che
interverranno fanno parte del personale ASL del dipartimento di prevenzione.
Il corso si propone di fornire tutti i
partecipanti (ai quali sarà rilasciato attestato di partecipazione) gli strumenti conoscitivi per la corretta applicazione dell'autocontrollo nel
settore dei mangimi e riunire tutta la filiera di lavorazione e distribuzione
per dare vita ad un più ampio progetto di formazione e sensibilizzazione degli
operatori.
Quota di partecipazione € 50,00 + IVA
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domenica 29 dicembre 2013
martedì 8 ottobre 2013
Campionamento ufficiale mangimi, la tutela del produttore
Mi è capitato di recente di dover seguire alcuni casi di clienti che, a
seguito di campionamenti ufficiali da parte degli organi competenti, sono
incorsi in svariate problematiche relative alla positività dei campioni
prelevati.
I produttori non dovrebbero MAI sottovalutare questa attività poiché, qualora i
campioni risultassero positivi, potrebbero fargli passare notti insonni. Occorre
quindi essere preparati ed ben infornati circa le metodiche di prelevamento, le
quantità e i modelli preposti alla documentazione di tale attività.
Come comportarsi e cosa chiedere durante un campionamento ufficiale da parte
degli organi di controllo?
1) Buona norma è innanzitutto curare la formazione del personale aziendale,
almeno dei responsabili. Il riferimento legislativo dal quale trarre le info
necessarie è senza dubbio il Reg. (CE) 152/2009, ma a questo occorre affiancare
anche il D.M. del 20 Aprile 1978 (per la ricerca delle salmonella spp) e
l'utilissimo PNAA, predisposto dal ministero per fornire uno strumento di
guida per gli operatori e gli addetti del settore. A questo punto saprete
distinguere la differenza tra campione elementare, globale e finale, stabilire
quale riferimento legislativo applicare con le differenti metodiche di
campionamento;
2) Quando un ente ufficiale (di solito le ASL) si reca presso un
mangimificio o una rivendita di mangimi deve innanzitutto farsi riconoscere
esibendo apposito tesserino identificativo e spiegare in modo esaustivo le
finalità di indagine del campionamento;
3)Deve essere presente un componente dell'organico aziendale, meglio se il
rappresentante legale responsabile del piano di autocontrollo o responsabile
della produzione; tale figura risulterà fondamentale per il controllo della
corretta metodica di prelevamento poiché firmerà anche il verbale di
prelevamento dichiarando che l'operatore ha rispettato le disposizioni previste
dalla legislazione cogente;
3)Occorre prestare particolare attenzione alla finalità di indagine poiché
metodo di campionamento e strumentazione richiesta variano in relazione al tipo
di analisi richiesta. (es: presenza di sonda Nobbe per i confezionati o di materiale
sterile per la ricerca microbiologia)
4)Se l'operatore prelevasse i 4 campioni da un solo punto della partita,
senza formazione dei campioni elementari, del campione globale, riduzione e
formazione dei campioni finali, potete far annotare sulla parte relativa alle
dichiarazioni che secondo voi la metodica utilizzata durante le operazioni di
prelevamento non è attinente ai requisiti di legge. Ovviamente questa è un'arma
a doppio taglio. Da un lato perché al pubblico ufficiale non piacerà di certo
essere criticato, ma dall'altro, se il campione risultasse positivo,
avrete un elemento a vostro favore per gli scritti difensivi. Il mio consiglio
è forse una via di mezzo, magari menzionando i riferimenti della legislazione
cogente, senza imporre nulla, l'addetto si renderà conto che non si trova
davanti ad un semplice osservatore, ma ad una persona capace di valutare già
il suo operato. Pur sapendo che tali metodiche portano via tempo e risorse al
vostro lavoro, consiglio vivamente di non sottovalutarle.
5)Ponete attenzione anche alla strumentazione utilizzata, allo stato di pulizia della stessa, dei recipienti utilizzati per la conservazione dei campioni finali e al metodo di conservazione degli stessi da parte dell'organismo prelevatore (devono avere in dotazione frigo o congelatori portatili) dal momento del prelevcamento alla consegna al laboratorio;
6)Saranno formati un numero minimo di 4campioni finali da sottoporre ad analisi di 500g l'uno, minimo. Una spetta di diritto a VOI, le altre tre sono per il
laboratorio di riferimento (IZS regionali). Conservate con cura il campione,
magari in congelatore, senza danneggiare la confezione, sino alla comunicazione
dell'esito;
7)Se siete titolari di una rivendita per mangimi conservate il
campione per il produttore, meglio se, appena l'incaricato al prelevamento
toglie il disturbo, avvertite il produttore con trasmissione del verbale, anche l'ente prelevatore docrà avvertire, tramite fax(e poi raccomandata) o PEC il produttore che eseguito il campionamento con le relative finalità di indagine.
8)Sarà quindi compilato un verbale delle operazioni di campionamento ove l'operatore riporterà tutti i dati del mangime, del luogo di campionamento e del produttore, compresa, ovviamente, la metodica di prelevamento adottata. Una copia del presente verbale spetta a VOI. Controllate bene tutti i dati inseriti e la descrizione del metodo di prelevamento facendo annotare o correggere eventuali incongruenze;
9)Se in prima istanza l'esito fosse positivo, avete diritto di richiedere la revisione di analsisi e, una volta che l'IZS ha comunicato la data di enelaisi, di far assistere all'aperura del campione e relativa metodica di indagine un vostro tecnico o consulente di parte.
Di solito le direttive sulle tipologie di indagini da effettuare sono elencate nel PNAA e possono riguardare OGM, micotossine, Salmonella (e altri agenti microbiologici), PAT, cross-contamination, ecc..
Buon Lavoro.
martedì 14 maggio 2013
Aziende alimentari, gestione sottoprodotti: dagli alimenti ai mangimi
Se avete un'azienda alimentare e generate dei sottoprodotti che avete deciso di classificare come MATERIE PRIME PER MANGIMI dovete notificare, al servizio veterinario della ASL competente, la Vostra presenza nel circuito dei mangimi (vedi art. 9 Reg. (CE) n.183/2005).
La pratica, del tutto gratuita (a parte un marca da bollo da €14,62) consta in una autocertificazione inerente il rispetto dei requisti di cui al comma 2 art. 5 Reg. (CE) n.183/2005. L'azienda deve quindi specificare la materie prima prodotta (vedere catalogo comunitario vigente, Reg.(UE) n. 68/2013) e aggiornare il proprio piano di autocontrollo H.A.C.C.P. relativamente alla sezione della gestione dei sottoprodotti descrivendo gestione, stoccaggio, responsabilità ed eventuali pulizie dei locali adibiti.
ATTENZIONE: la merce in oggetto, dal momento della classificazione come materia prima per mangimi, non è più uno scarto o un rifiuto, ma un mangime al pari di frumento e mais. Occorre quindi prestare attenzione all'esatto inquadramento della merce, alle eventuali indicazioni obbligatorie da riportare nel documenti di trasporto e non menzionare mai la parola scarto o rifiuto anche nei contratti di vendita. La comunità europea ha recentemente posto attenzione sulkla questione
inserendo nel nuovo catalogo comunitario, Reg. (UE) n. 68/2013, una
definizione "Ex prodotti alimenatari" (vedi punto 3, parte A, all. I )
che definisce i criteri per i quali un alimento non più idoeno al
consumo umano, si può classificare come materie prima per mangimi.
Una volta registrata come produttore di materie prime per mangimi, l'azienda alimentare non può vendere materie prime contenenti impurità (vedi allegato III reg. 767/2009). Relativamente al punto 7 ,dell'allegato prima citato, l'azienda non può immettere sul mercato merci contenenti "imballaggi o parti d'mballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria alimentare". Questo al fine di non sommistrare tali materie prime tal quali agli animali. L'azienda può, in alternativa, selezionare mangimifici specializzati nel trattamento di tali materie prime contenenti tali impurità tecnologiche(di solito sono rientri o eccedenze di magazzino non scadute) e, in caso non possa effettuare direttamente lo sconfezionamento, delegare a questa, tramite accordo scritto, tale attività. Il mangimificio "specializzato" svolge quindi il ruolo di intermediario tra l'azienda alimentare e l'allevatore a garanzia di una maggiore tutela della salute animale. Sarà infatti questo a dare evidenza, alle autorità competenti, dell'avventuta rimozione del packging e a fare da garante dell'azienda alimentare.
venerdì 1 marzo 2013
Reg. (CE) 68/2013: Nuovo catalogo comunitario per le materie prime per mangimi
Attraverso un comunicato stampa, la Commissione europea afferma che una
migliore informazione sulla sicurezza dei mangimi nell'Unione europea
sarà garantita dal catalogo sui mangimi aggiornato, introdotto da un nuovo regolamento, il Regolamento (UE) N. 68/2013 che è entrato in vigore il 19/02/13.
venerdì 11 maggio 2012
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