martedì 14 maggio 2013

Aziende alimentari, gestione sottoprodotti: dagli alimenti ai mangimi

Se avete un'azienda alimentare e generate dei sottoprodotti che avete deciso di classificare come MATERIE PRIME PER MANGIMI dovete notificare, al servizio veterinario della ASL competente, la Vostra presenza nel circuito dei mangimi (vedi art. 9 Reg. (CE) n.183/2005).
La pratica, del tutto gratuita (a parte un marca da bollo da €14,62) consta in una autocertificazione inerente il rispetto dei requisti di cui al comma 2 art. 5 Reg. (CE) n.183/2005. L'azienda deve quindi specificare la materie prima prodotta (vedere catalogo comunitario vigente, Reg.(UE) n. 68/2013) e aggiornare il proprio piano di autocontrollo H.A.C.C.P. relativamente alla sezione della gestione dei sottoprodotti descrivendo gestione, stoccaggio, responsabilità ed eventuali pulizie dei locali adibiti. 
ATTENZIONE: la merce in oggetto, dal momento della classificazione come materia prima per mangimi, non è più uno scarto o un rifiuto, ma un mangime al pari di frumento e mais. Occorre quindi prestare attenzione all'esatto inquadramento della merce, alle eventuali indicazioni obbligatorie da riportare nel documenti di trasporto e non menzionare mai la parola scarto o rifiuto anche nei contratti di vendita. La comunità europea ha recentemente posto attenzione sulkla questione inserendo nel nuovo catalogo comunitario, Reg. (UE) n. 68/2013, una definizione "Ex prodotti alimenatari" (vedi punto 3, parte A, all. I ) che definisce i criteri per i quali un alimento non più idoeno al consumo umano, si può classificare come materie prima per mangimi.
Una volta registrata come produttore di materie prime per mangimi, l'azienda alimentare non può vendere materie prime contenenti impurità (vedi allegato III reg. 767/2009). Relativamente al punto 7 ,dell'allegato prima citato, l'azienda non può immettere sul mercato merci contenenti "imballaggi o parti d'mballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria alimentare". Questo al fine di non sommistrare tali materie prime tal quali agli animali. L'azienda può, in alternativa, selezionare mangimifici specializzati  nel trattamento di tali materie prime contenenti tali impurità tecnologiche(di solito sono rientri o eccedenze di magazzino non scadute) e, in caso non possa effettuare direttamente lo sconfezionamento, delegare a questa, tramite accordo scritto, tale attività. Il mangimificio "specializzato" svolge quindi il ruolo di intermediario tra l'azienda alimentare e l'allevatore a garanzia di una maggiore tutela della salute animale. Sarà infatti questo a dare evidenza, alle autorità competenti, dell'avventuta rimozione del packging e a fare da garante dell'azienda alimentare.

venerdì 1 marzo 2013

Reg. (CE) 68/2013: Nuovo catalogo comunitario per le materie prime per mangimi

Attraverso un comunicato stampa, la Commissione europea afferma che una migliore informazione sulla sicurezza dei mangimi nell'Unione europea sarà garantita dal catalogo sui mangimi aggiornato, introdotto da un nuovo regolamento, il Regolamento (UE) N. 68/2013 che è entrato in vigore il 19/02/13.

mercoledì 29 giugno 2011

REG. UE n 575/2011 -Il nuovo catalogo Materie Prime per Mangimi

Viste le numerose modifiche che il 242/2010 ha richiesto la commissione europea ha emenato un nuovo regolamento che migliora di molto la situazione delle descrioni e i relativi tenori da indicare.
REG . UE 575/2011.

mercoledì 2 marzo 2011

Congressi 2011

Spero di far cosa buona e utile elencando alcuni incontri e fiere del settore alimentare e mangimistico con i relativi link:

-Agriumbria 25/27 Marzo 2011 (Bastia Umbra, PG)

-Pastatrend 2/5Aprile 2011 (Bolgnafiere, BO)

-Suinicola 14/16 Aprile (Reggioemila, RE)

-10° CISETA 09/10 Maggio (Fiera Milano ,MI)

-
Cibus Tec 18-21 Ottobre 2011

-Fiera internazionale del bovino da latte

Comunicatemi pure eventuali altre iniziative, sarò lieto di pubblicarle.


lunedì 28 febbraio 2011

Fine pausa...


Sono passati ormai diversi mesi dall'ultima pubblicazione e me ne scuso, ma impegni, dovuti alla mia attività di consulente e a liete novità di carattere familiare (sono diventato padre) hanno limitato la mia presenza su internet.
Mi scuso quindi con i lettori, promettendo di rimmettermi al lavoro per il blog, dando vita a nuovi post.
Vi anticipo infatti che sto mettendo a punto delle piccole guide inerenti l'applicaizone del metodo HACCP nelle aziende mangimistiche, l'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti da consultare gratuitamente.
A presto, Francesco.

giovedì 25 marzo 2010

Pubblicato il nuovo elenco delle materie prime per i mangimi

Dopo la pubblicazione del Regolamento 767/2009 serviva fare chiarezza e rendere più esauriente l'elenco delle materie utilizzabili con relative denominazioni e tenori analitici obbligatori. E' stata quindi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea la prima versione del il Reg(UE) 242/2010, il catalogo delle materie prime per mangimi.

Il catalogo illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione delle materie prime. Si applicherà dal 1 settembre 2010 in concomitanza con l'applicazione dello stesso Reg. 767/2009.

Il Regolamento CE n. 767/2009 detta le norme per l'immissione sul mercato ed uso dei mangimi e le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione dei prodotti. Superando le normative europee precedenti modificherà il panorama legislativo nazionale in materia di mangimi.