domenica 29 dicembre 2013

martedì 8 ottobre 2013

Campionamento ufficiale mangimi, la tutela del produttore


Mi è capitato di recente di dover seguire alcuni casi di clienti che, a seguito di campionamenti ufficiali da parte degli organi competenti, sono incorsi in svariate problematiche relative alla positività dei campioni prelevati.
I produttori non dovrebbero MAI sottovalutare questa attività poiché, qualora i campioni risultassero positivi, potrebbero fargli passare notti insonni. Occorre quindi essere preparati ed ben infornati circa le metodiche di prelevamento, le quantità e i modelli preposti alla documentazione di tale attività.
Come comportarsi e cosa chiedere durante un campionamento ufficiale da parte degli organi di controllo?

1) Buona norma è innanzitutto curare la formazione del personale aziendale, almeno dei responsabili. Il riferimento legislativo dal quale trarre le info necessarie è senza dubbio il Reg. (CE) 152/2009, ma a questo occorre affiancare anche il D.M. del 20 Aprile 1978 (per la ricerca delle salmonella spp) e l'utilissimo PNAA, predisposto dal ministero per fornire uno strumento di guida per gli operatori e gli addetti del settore. A questo punto saprete distinguere la differenza tra campione elementare, globale e finale, stabilire quale riferimento legislativo applicare con le differenti metodiche di campionamento;

2) Quando un ente ufficiale (di solito le ASL) si reca presso un mangimificio o una rivendita di mangimi deve innanzitutto farsi riconoscere esibendo apposito tesserino identificativo e spiegare in modo esaustivo le finalità di indagine del campionamento;

3)Deve essere presente un componente dell'organico aziendale, meglio se il rappresentante legale responsabile del piano di autocontrollo o responsabile della produzione; tale figura risulterà fondamentale per il controllo della corretta metodica di prelevamento poiché firmerà anche il verbale di prelevamento dichiarando che l'operatore ha rispettato le disposizioni previste dalla legislazione cogente;

3)Occorre prestare particolare attenzione alla finalità di indagine poiché metodo di campionamento e strumentazione richiesta variano in relazione al tipo di analisi richiesta. (es: presenza di sonda Nobbe per i confezionati o di materiale sterile per la ricerca microbiologia)

4)Se l'operatore prelevasse i 4 campioni da un solo punto della partita, senza formazione dei campioni elementari, del campione globale, riduzione e formazione dei campioni finali, potete far annotare sulla parte relativa alle dichiarazioni che secondo voi la metodica utilizzata durante le operazioni di prelevamento non è attinente ai requisiti di legge. Ovviamente questa è un'arma a doppio taglio. Da un lato perché al pubblico ufficiale non piacerà di certo essere criticato, ma dall'altro,  se il campione risultasse positivo, avrete un elemento a vostro favore per gli scritti difensivi. Il mio consiglio è forse una via di mezzo, magari menzionando i riferimenti della legislazione cogente, senza imporre nulla, l'addetto si renderà conto che non si trova davanti ad un semplice osservatore, ma ad una persona capace di valutare già il suo operato. Pur sapendo che tali metodiche portano via tempo e risorse al vostro lavoro, consiglio vivamente di non sottovalutarle.

5)Ponete attenzione anche alla strumentazione utilizzata, allo stato di pulizia della stessa, dei recipienti utilizzati per la conservazione dei campioni finali e al metodo di conservazione degli stessi da parte dell'organismo prelevatore (devono avere in dotazione frigo o congelatori portatili) dal momento del prelevcamento alla consegna al laboratorio;

6)Saranno formati un numero minimo di 4campioni finali da sottoporre ad analisi di 500g l'uno, minimo. Una spetta di diritto a VOI, le altre tre sono per il laboratorio di riferimento (IZS regionali). Conservate con cura il campione, magari in congelatore, senza danneggiare la confezione, sino alla comunicazione dell'esito;

7)Se siete titolari di una rivendita per mangimi conservate il campione per il produttore, meglio se, appena l'incaricato al prelevamento toglie il disturbo, avvertite il produttore con trasmissione del verbale, anche l'ente prelevatore docrà avvertire, tramite fax(e poi raccomandata) o PEC il produttore che eseguito il campionamento con le relative finalità di indagine.

8)Sarà quindi compilato un verbale delle operazioni di campionamento ove l'operatore riporterà tutti i dati del mangime, del luogo di campionamento e del produttore, compresa, ovviamente, la metodica di prelevamento adottata. Una copia del presente verbale spetta a VOI.  Controllate bene tutti i dati inseriti e la descrizione del metodo di prelevamento facendo annotare o correggere eventuali incongruenze;
 
9)Se in prima istanza l'esito fosse positivo, avete diritto di richiedere la revisione di analsisi e, una volta che l'IZS ha comunicato la data di enelaisi, di far assistere all'aperura del campione e relativa metodica di indagine un vostro tecnico o consulente di parte.

Di solito le direttive sulle tipologie di indagini da effettuare sono elencate nel PNAA e possono riguardare OGM, micotossine, Salmonella (e altri agenti microbiologici), PAT, cross-contamination, ecc..
Buon Lavoro.

martedì 14 maggio 2013

Aziende alimentari, gestione sottoprodotti: dagli alimenti ai mangimi

Se avete un'azienda alimentare e generate dei sottoprodotti che avete deciso di classificare come MATERIE PRIME PER MANGIMI dovete notificare, al servizio veterinario della ASL competente, la Vostra presenza nel circuito dei mangimi (vedi art. 9 Reg. (CE) n.183/2005).
La pratica, del tutto gratuita (a parte un marca da bollo da €14,62) consta in una autocertificazione inerente il rispetto dei requisti di cui al comma 2 art. 5 Reg. (CE) n.183/2005. L'azienda deve quindi specificare la materie prima prodotta (vedere catalogo comunitario vigente, Reg.(UE) n. 68/2013) e aggiornare il proprio piano di autocontrollo H.A.C.C.P. relativamente alla sezione della gestione dei sottoprodotti descrivendo gestione, stoccaggio, responsabilità ed eventuali pulizie dei locali adibiti. 
ATTENZIONE: la merce in oggetto, dal momento della classificazione come materia prima per mangimi, non è più uno scarto o un rifiuto, ma un mangime al pari di frumento e mais. Occorre quindi prestare attenzione all'esatto inquadramento della merce, alle eventuali indicazioni obbligatorie da riportare nel documenti di trasporto e non menzionare mai la parola scarto o rifiuto anche nei contratti di vendita. La comunità europea ha recentemente posto attenzione sulkla questione inserendo nel nuovo catalogo comunitario, Reg. (UE) n. 68/2013, una definizione "Ex prodotti alimenatari" (vedi punto 3, parte A, all. I ) che definisce i criteri per i quali un alimento non più idoeno al consumo umano, si può classificare come materie prima per mangimi.
Una volta registrata come produttore di materie prime per mangimi, l'azienda alimentare non può vendere materie prime contenenti impurità (vedi allegato III reg. 767/2009). Relativamente al punto 7 ,dell'allegato prima citato, l'azienda non può immettere sul mercato merci contenenti "imballaggi o parti d'mballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria alimentare". Questo al fine di non sommistrare tali materie prime tal quali agli animali. L'azienda può, in alternativa, selezionare mangimifici specializzati  nel trattamento di tali materie prime contenenti tali impurità tecnologiche(di solito sono rientri o eccedenze di magazzino non scadute) e, in caso non possa effettuare direttamente lo sconfezionamento, delegare a questa, tramite accordo scritto, tale attività. Il mangimificio "specializzato" svolge quindi il ruolo di intermediario tra l'azienda alimentare e l'allevatore a garanzia di una maggiore tutela della salute animale. Sarà infatti questo a dare evidenza, alle autorità competenti, dell'avventuta rimozione del packging e a fare da garante dell'azienda alimentare.

venerdì 1 marzo 2013

Reg. (CE) 68/2013: Nuovo catalogo comunitario per le materie prime per mangimi

Attraverso un comunicato stampa, la Commissione europea afferma che una migliore informazione sulla sicurezza dei mangimi nell'Unione europea sarà garantita dal catalogo sui mangimi aggiornato, introdotto da un nuovo regolamento, il Regolamento (UE) N. 68/2013 che è entrato in vigore il 19/02/13.