domenica 25 ottobre 2009

Sanzionato il Reg.(CE) 183/2005

Il 14 settembre 2009, dopo ben 4 anni di silenzio, è stato emanato il D.lgs n. 142 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi".
D'ora in poi quindi i mangimifici devono porre particolare attenzione anche alla messa in atto di un efficace piano di autocontrollo poichè la sua omessa predisposizione comporta multe da €1000 a €6000 con oblazione di €2000.
Sono state inoltre introdotte sanzioni per:
  • fornitura da produttori non registrati o riconosciuti(o mancata documentazione in merito): da €250 a €1500, oblazione di €500
  • mancata comunicazione di apertura attività o modifica sostanziale agli impianti produttivi all'autorità competente: da eseguire entro 30 gg. oppure Sanzione da € 500 a € 3.000, oblazione € 1.000
  • Esercitare attività senza Riconoscimento Sanzione da € 5.000 a € 30.000, oblazione € 10.000
  • Non comunicare cambiamenti significativi Sanzione da € 1.700 a € 10.000, oblazione € 3.333,33
  • Produrre quando sospeso Sanzione da € 3.000 a € 18.000, oblazione € 6.000
  • Produrre quando sospeso Sanzione da € 10.000 a € 60.000, oblazione € 20.000
  • Produrre dopo revoca Sanzione da € 3.000 a € 18.000, oblazione € 6.000
  • Produrre dopo revoca Sanzione da € 10.000 a € 60.000, oblazione € 20.000
  • Non rispetto requisiti allegato I : da € 250 a € 1.500 , oblazione € 500
  • Non rispetto requisiti allegati II e III: da € 500 a € 3.000, oblazione € 1.000
  • In presenza di gravi e reiterate violazioni di cui al comma 1 e nei casi previsti dall'articolo 15 del regolamento, la registrazione o il riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 5 e 10 del regolamento sono revocate.
Occorre prestare particolare attenzione agli aspetti igienici e alla registrazione della documentazione HACCP, predisponendo un efficace piano di autocontrollo, assicurandosi che sia messo in atto e documentato.

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